Art.1 - E' costituita a norma dell'art. 36 del Codice Civile,
un'associazione denominata "LEGA DEI CONSUMATORI", promossa dalle
ACLI (Associazione Cristiana Lavoratori Italiana) con sede in Milano - via
Orchidee 4/a. ( di seguito L.C.A. )
Essa estende la propia attività su tutto il territorio nazionale con la
creazione di organismi periferici anche a favore di cittadini-consumatori non
soci. La durata dell'associazione è illimitata.
Art. 2 - La L.C.A. si ispira al Magistero della Chiesa, ai valori della
giustizia e della democrazia. La L.C.A. non persegue fini di lucro, ma segue i
principi della mutualità e della solidarietà, fa riferimento al
consumatore-utente come persona, soggetto di relazione, colto nella sua
dimensione familiare e comunitaria e si propone i seguenti scopi:
a - promuove, organizza, valorizza nelle forme più opportune le risorse
personali, familiari e collettive dei cittadini-consumatori nella formazione,
informazione ed autotutela degli stessi in ordine al soddisfacimento ed alla
qualificazione dei bisogni della collettività.
b - promuove e coordina la creazione di organismi economici basati
sull'autogestione e partecipazione diretta dei singoli e delle famiglie per la
difesa del potere d'acquisto, del salario e la scelta programmata e
consapevole dei consumi. In questo quadro la L.C.A. intende far leva sulla
famiglia, chiamarla a responsabilità, valorizzarne il ruolo educativo e farla
riconoscere dalle istituzioni.
c - ricerca un nuovo modello di sviluppo che tenga conto di un nuovo modo di
consumare, tale da condizionare e modificare le forme di produzione,
trasformazione e commercializzazione capitalistica.
d - difende la salute, la sicurezza e l'integrità morale dei
cittadini-consumatori nei confronti delle imprese di produzione e
commercializzazione di beni e servizi, nonché tutela i diritti de cittadini
nei confronti della pubblica amministrazione, ivi compresa la possibilità di
presentare ricorsi in via giudiziaria.
e - contribuisce alla sviluppo ed all'affermazione degli ideali e valori del
movimento operaio e contadino privileggiando forme di collaborazione con le
esperienze cooperative e mutualistiche ( terzo settore ).
f - promuove, in linea con le normative nazionali ed internazionali,
iniziative di sostegno all'affermazione dei diritti umani, individuali e
collettivi riconosciute dalle Nazioni Unite.
g - promuove il servizio civile degli obiettori di coscienza ed il
volontariato sociale della donna.
Art. 3 - A tali fini la L.C.A. si avvale della collaborazione di tecnici ed
esperti promuovendo altresì scuole di formazione e l'edizione di
pubblicazioni.
Soci
Art. 4 - Possono essere soci:
a - tutti i cittadini- consumatori aventi capacità giuridica, senza
distinzione alcuna purchè convinti degli scopi della L.C.A. e della
partecipazione e controllo popolare e democratico dei processi sociali e
politici.
b - associazioni, organizzazioni ed enti espressione diretta dei lavoratori e
delle famiglie senza finalità di lucro.
Art. 5 - Sono esclusi tassativamente coloro che:
a - esercitano attività in contrasto con gli scopi della L.C.A.;
b - interdetti, inabilitati o falliti non riabilitati.
Art. 6 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, perde la qualità di socio
chi:
a - abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b - non osservi le disposizioni statutarie e regolamentari, le delibere degli
organi della L.C.A.;
c - in qualsiasi modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o
materialmente la L.C.A.;
d- senza preventiva autorizzazione degli organi esecutivi prenda parte ad
imprese od organizzazioni che svolgano attività contrastanti con quelli della
L.C.A.
Art. 7 - I soci sottoscrittori dell'atto costitutivo sono soci fondatori della
L.C.A.
Art. 8 - I rappresentanti di organizzazioni associate possono richiedere di
nominare un rappresentante con voto consultivo non vincolante negli organismi
di eguale livello della L.C.A. a condizione di reciprocità.
Art. 9 - L'adesione alla L.C.A. avviene tramite il tesseramento annuale.
Sull'ammissione a socio decide insindacabilmente la Presidenza competente. E'
ammesso il ricorso alla Presidenza gerarchicamente superiore, entro 30 (
trenta ) giorni dall'avvenuta comunicazione del diniego motivato.
Patrimonio
Art. 10 - Il patrimonio, destinato al perseguimento della finalità di cui al
presente statuto, è formato da:
a - le quote associative obbligatorie per tutti i soci, il cui importo è
fissato annualmente dai consigli competenti tenendo conto della distinzione
prevista dall'art.4 del presente statuto.
b - i contributi e le donazioni, che dovessero pervenire, previa accettazione
da parte dei consigli competenti.
c - i singoli soci, in caso di recesso, non potranno chiedere alla L.C.A. la
divisione del fondo comune quale esso sia, né pretendere quota alcuna. In
caso di scioglimento dei gruppi omogenei di base o di volontaria
disaggregazione della Lega Consumatori, i beni patrimoniali di propietà o di
pertinenza della singola struttura si trasferiscono direttamente in capo alla
Presidenza Provinciale e da questa per gli stesse motivi alla Presidenza
Nazionale. Lo scioglimento della L.C.A. può essere deliberato soltanto da un
Congresso Nazionale straordinario, appositamente convocato, con il voto
favorevole, espresso a scrutinio segreto, di almeno tre quarti dei delegati.
Articolazione
territoriale - Organi
Art. 11 - La L.C.A. si articola in gruppi omogenei territoriali, provinciali,
regionali e nazionali. Il gruppo omogeneo territoriale rappresenta
l'articolazione fondamentale della L.C.A. e si configura come autogestito e
rivolto a valorizzare le risorse individuali e sociali nella ricerca di
soluzioni per problemi che coinvolgono in prima persona gli associati. Ogni
articolazione territoriale deve essere riconosciuta dal consiglio del livello
superiore. E' ammesso il ricorso al consiglio gerarchicamente superiore entro
30 ( trenta ) giorni dall'avvenuta comunicazione del diniego motivato.
Art. 12 - Gli organi di G.O.T. sono:
a - assemblea dei soci. Si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno
per tracciare le linee fondamentali ed il programma d'azione; nomina il
consiglio di presidenza, il collegio dei revisori dei conti nei casi previsti
dalla normativa vigente; approva la nota preventiva ed il rendiconto delle
entrate e delle uscite; elegge i delegati al congresso provinciale.
b - il consiglio di presidenza, nomina il presidente ed attua le direttive
dell'assemblea.
Art. 13 - Organi provinciali.
a - Il congresso Provinciale è composto dai delegati dei G.O.T.., elegge i
consiglieri provinciali, i delegati al congresso regionale e nazionale e
traccia gli indirizzi programmatici.
b - Il consiglio provinciale si riunisce, su convocazione del presidente,
almeno una volta l'anno. Elegge la presidenza, il collegio dei revisori dei
conti nei casi previsti dalla normativa vigente. Approva il bilancio, convoca
il congresso provinciale, stabilisce la quota associativa di competenza e
riconosce i G.O.T.
c - La presidenza nomina il presidente ed attua le direttive del consiglio a
ciò preposto.
Art. 14 - Organi regionali.
a - il congresso regionale è composto dai delegati provinciali, elegge i
consiglieri regionali e traccia gli indirizzi programmatici.
b - Il consiglio regionale si riunisce, su convocazione del presidente, almeno
una volta l'anno. Elegge la presidenza, il collegio dei revisori dei conti nei
casi previsti dalla normativa vigente. Approva il bilancio, convoca il
congresso regionale, stabilisce la quota associativa di competenza e riconosce
i livelli provinciali.
c- La presidenza nomina il presidenza ed attua le direttive del consiglio a ciò
proposto.
Art. 15 - Organi nazionali.
a - Il congresso nazionale è composto dai delegati provinciali, elegge i
consiglieri nazionali e traccia gli indirizzi programmatici. Delibera sulle
modifiche da apportare allo statuto. Viene convocato dal consiglio nazionale
con scadenza quadriennale. Elegge il collegio dei probiviri.
b - Il consiglio nazionale si riunisce, su convocazione del presidente, almeno
una volta all'anno. Elegge la presidenza, il collegio dei revisori dei conti.
Approva il bilancio, convoca il congresso nazionale, stabilisce la quota
associativa di competenza e riconosce i livelli regionali.
c - La presidenza nomina il presidente ed attua le direttive del consiglio a
ciò preposto.
Art. 16 - Il collegio dei probiviri ha giurisdizione sugli iscritti della Lega
dei Consumatori e decide:
a - nei casi previsti dagli art. 5 e art. 6 del presente statuto.
b - sui ricorsi presentati dai singoli soci o da organi periferici in ordine a
decisioni del Consiglio e dei Comitati operativi a vari livelli.
Art. 17 - Viene demandata al Consigli Nazionale l'approvazione di un
regolamento di esecuzione del presente statuto, fermo restando la possibilità
per i consigli provinciali e regionali di approvare un proprio regolamento non
in contrasto con i principi del regolamento nazionale.